Tra calcoli di equilibri di bilancio e problemi sociali da risolvere, si stanno preparando a deliberare la determinazione delle aliquote e delle detrazioni
Imu, quei
Comuni che ritengono di variarle rispetto a quelle già previste dalla legge 214/2011, il cosiddetto decreto Salva Italia convertito, soprattutto per quanto riguarda la prima casa o abitazione principale.
Pertanto entro il termine di approvazione del bilancio preventivo deve essere adottata la delibera comunale che fissa aliquote e detrazioni e approvato il regolamento comunale Imu, nel caso si volessero introdurre disposizioni particolari o regimi speciali. Il probabile slittamento al 30 giugno (decreto milleproroghe in fase di conversione) del termine per l'approvazione dei preventivi 2012 dei Comuni sta causando una certa tensione considerato che il 16 giugno è la scadenza dell'acconto Imu. Però alcuni Comuni hanno già deliberato, come il
Comune di Parma che, ad opera del commissario straordinario in sostituzione della Giunta dimissionaria, ha quantificato nel 6 per mille l'aliquota Imu per l'abitazione principale.
Ma, in ogni caso, è ritornata l'imposizione fiscale sull'abitazione principale con l'introduzione, anticipata di due anni, della nuova imposta municipale propria (Imu) in vigore dal 1 gennaio di quest'anno.
Saranno assoggettate a tassazione non solo le abitazioni di lusso (A1), le ville (A8), i castelli (A9), ma tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini Imu, per abitazione principale si intende: «l'immobile, iscritto o iscrivile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Si deduce che l'Imu è dovuta quando l'immobile è accatastabile, a prescindere dall'accatastamento, e cioè quando sia ultimato e abitabile.
La base imponibile. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, già rivalutata del 5%, per il coefficiente 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la cat. A10) e categoria catastale C/2 (cantina, solaio, magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), intese come uniche pertinenze dell'abitazione principale.
Le aliquote. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è dello 0,40%, ma i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali. Quindi il campo di applicazione potrà variare da un minimo dello 0,20% a un massimo dello 0,60%.
Per le seconde case e gli altri immobili l'aliquota prevista è dello 0,76% (aliquota ordinaria), con facoltà di modifica da parte dei Comuni dello 0,30% in più o in meno, con una forbice di applicazione che va dallo 0,46% all'1,06%.
Le relative modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
Detrazione per la prima casa. Per alleviare l'impatto della tassazione sull'abitazione principale è stata rispolverata l'antica detrazione per la prima casa. La legge 214/2011 prevede una detrazione di 200 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale e ciò deve risultare all'anagrafe. Anche in questo caso i Comuni, nell'ambito della loro autonomia impositiva e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono elevare la misura della detrazione fino ad azzerare l'imposta dovuta.
Detrazione per i figli. E' stata prevista, in sede di conversione del decreto, un'ulteriore detrazione ammontante a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente con i genitori nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che ciò risulti dall'Anagrafe comunale. Per questa ulteriore detrazione è stato previsto un tetto massimo di 400 euro, corrispondente a 8 figli residenti.
Immobili non più assimilati alla prima casa. Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, abitazioni affittate a canone concordato, casa sfitta di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero, sono alcuni esempi di immobili non più considerati assimilati alla prima casa e, quindi, soggetti alla nuova imposta comunale.
Immobili esenti. Risultano non imponibili ai fini dell'imposta municipale propria gli immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici, gli immobili di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali, i fabbricati appartenenti alla Santa Sede e destinati esclusivamente al culto, immobili utilizzati per fini culturali o da organizzazioni no profit.
Quindi, via libera all'autonomia regolamentare dei Comuni, ai sensi dell'art.52 del Dlgs 446/97, su aliquote e detrazioni tenendo conto delle caratteristiche soggettive e oggettive dei contribuenti, soprattutto proprietari della prima casa, e dello status economico-sociale del territorio.