L’interessante sentenza emessa in data 23 marzo
2012 dal Giudice di Pace di Napoli aggira il problema della mediazione
obbligatoria per quanto riguarda le cause rientranti nella competenza
del Giudice di Pace.
Nella causa in questione, la controparte aveva
sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs.
28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di
danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli.
Il Giudice di
Pace di Napoli rigetta l’eccezione, sostenendo che il procedimento
dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede
contenziosa, in virtù dell’art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non
contenziosa ai sensi dell’art. 322 c.p.c. Per cui, non avendo il D.Lgs.
28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di
procedura civile, "nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno
applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art. 11 al
322 c.p.c.".
Una diversa interpretazione, continua il giudice, non
solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si
rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l’intento deflattivo che
si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto
del giudice di pace che è nato con lo scopo di favorire la conciliazione
delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320
c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c..
Pertanto, sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un
istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.
Quindi,
il Giudice di Pace di Napoli ha statuito che, nei giudizi instaurati
innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie
in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo
esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010,
non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a
ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura
civile, in base ai quali nell’ambito del rito dinanzi al Giudice di Pace
sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle
controversie.
Il giudice aggiunge, inoltre, che comunque il mancato
esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto
l’improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad
assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione
dell’istante con la fissazione di una successiva udienza dopo la
scadenza del termine previsto dall’art. 6 del decreto suddetto (cioè 4
mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
La sentenza, ben argomentata,
presenta un vizio di fondo, in quanto dinanzi ad una eccezione di parte
avrebbe dovuto applicare correttamente la disciplina legislativa, nel
senso di riaffermare la obbligatorietà del tentativo di mediazione
dinanzi ad uno degli organismi accreditati presso il Ministero della
Giustizia, adottando i provvedimenti di cui all’art. 5, comma 1, del
D.Lgs. 28/2010 e disponendo il rinvio della udienza, anziché procedere
oltre nell’esame del merito. Il non averlo fatto getta un’ombra sulla
sentenza del Giudice di Pace di Napoli, che significa di fatto la
sostanziale abrogazione della mediazione obbligatoria, e sulla
iniziativa di matrice forense volta a riportare dinanzi al Giudice di
Pace la conciliazione nella materia delle controversie concernenti le
controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e
natanti, che trae spunto dalla pronuncia.
Avv. Calogero Lanzarone