Così, il sistema di mediazione delineato dalla legislazione italiana è censurato nella parte in cui «prevede che il mediatore possa e, a volte, debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche».
Avere previsto delle sanzioni economiche (che per la commissione sono rappresentate dall'esclusione dalla ripetizione delle spese processuale sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del mediatore, nella sua condanna al rimborso di quelle sostenute dalla parte soccombente, dalla condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio) in grado di incidere sulla libertà delle parti di mettere fine in qualsiasi momento al procedimento di conciliazione ha come effetto quello di limitare in maniera sproporzionata l'esercizio del diritto di accesso al giudice.
Perplessità anche per quanto riguarda il versante dei costi, dove le spese per il procedimento di conciliazione potrebbero essere superiori a quelle per il giudizio in tribunale. Toccherà però al giudice stabilire caso per caso se i costi di una mediazione sono tali da essere sproporzionati rispetto all'obiettivo di una composizione più economica delle controversie.
Tutte osservazioni accolte con favore dal presidente dell'Oua Maurizio de Tilla perché minano alla radice aspetti chiave della disciplina nazionale. Tuttavia la Commissione sottolinea come invece non sono in contrasto con le disposizioni comunitarie le misure che sanzionano la parte che rimane contumace con la possibilità per il giudice intervenuto successivamente di trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione.
Promosso poi, ma solo quello, il pagamento punitivo del contributo unificato. Come pure non appare censurabile la previsione di un periodo di quattro mesi per lo svolgimento del tentativo di mediazione. Una misura che non appare alla commissione tale da comportare un ritardo nell'introduzione e nella definizione di un successivo giudizio. Spetta però al giudice nazionale, anche in questo caso, valutare in ogni singolo caso quando il ritardo (eventuale) può portare alla compressione del diritto di accesso alla giurisdizione.
Avv. Calogero Lanzarone
Fonte: ilsole24ore.com
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