Pattuglia senza etilometro? Seguire gli agenti non è obbligatorio!!!
I giudici della Corte di Cassazione, Sezione IV
penale, con la sentenza numero 21192 emessa in data 31 maggio 2012 hanno
deciso che “è esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 186, settimo comma, del Codice della Strada, per
l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al
fine di sottoporsi al test alcolemico quando non si sia verificato alcun
incidente stradale”. La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e
sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 del Codice della Strada,
ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida
di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue. Nella fattispecie
oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una
pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test e gli agenti
avevano chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi,
appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale distante
oltre 30 km. Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si
allontanava, quindi, a piedi.
Tale soggetto, in conseguenza di ciò,
veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3
dell’articolo 186 del Codice della Strada ed il Giudice per le Indagini
Preliminari pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non
sussiste.
Questa decisione veniva impugnata dal Procuratore della
Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il rappresentante della pubblica
accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, non
si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione
dell’articolo 186, comma 3, del Codice della Strada. I giudici della
Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso evocando, prima di
tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale. Facendo
riferimento agli “accertamenti previsti dall’articolo 186 del Codice
della Strada, comma terzo, non si prevede la possibilità di
accompagnamento coattivo del conducente quindi, in assenza di una simile
previsione non si può, ricavare un implicito potere di accompagnamento
in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del
citato principio di legalità”.
Nel caso di specie, sottoposto
all’attenzione della Corte di Cassazione, il conducente si era rifiutato
di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che
gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del
tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una
trentina di chilometri. In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento
di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3
dell’articolo 186 del Codice della Strada, non può integrare la
contravvenzione prevista dalle citate disposizioni conseguentemente il
ricorso è stato rigettato in quanto il fatto non sussiste.
Avv. Calogero Lanzarone
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