Con la sentenza n. 178 depositata l'11 luglio scorso, la Corte ha riconosciuto l'illegittimita' costituzionale delle norme (art. 37, comma 1 secondo periodo e 29, comma 1 lett. k) del decreto legislativo n.
118 del 2011 relative alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione della legge sul
Federalismo fiscale (legge n. 42/2009).
In particolare, le norme impugnate prevedevano
l'applicazione della normativa in questione alle Regioni a Statuto
Speciale, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto
legislativo, laddove non fossero stati tempestivamente definiti dalle
Commissioni paritetiche delle Autonomie differenziate le norme di
attuazione.
La Corte Costituzionale, accogliendo la tesi della
Sicilia, della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e Bolzano, ha ribadito l'orientamento gia' emerso
dalle precedenti pronunce che incentra sul negoziato tra Stato e Regione
la sede ineludibile per l'attuazione del Federalismo fiscale nelle
Regioni speciali a tutela delle prerogative costituzionali riconosciute
dagli Statuti.
Conseguentemente e' risultata incostituzionale una
norma che prevedeva un'applicazione automatica di disposizioni "che si
applicano agli Enti ad Autonomia differenziata non in via diretta ma
solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di
attuazione statutaria".
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