Riporto per intero il parere dell'Arta.
Il progetto è stato sottoposto a revisione da parte della stessa società proponente nell’ottobre 2011 (nota prot. A.R.T.A. n. 71130 del 17/11/2011), anche a seguito di nuovo preventivo connessione – STMG di TERNA) con riposizionamento di sottostazione e conseguente eliminazione dell’areogeneratore denominato “MAPI 53”; per cui il progetto del parco eolico proposto è in atto costituito da n. 71 aerogeneratori da 3 MW ciascuno e la potenza complessiva è pari a 213 MW.
Il proposto parco eolico occupa una superficie di 815,65 ettari: 559,20 sul Comune di Menfi; 162,2 sul Comune di Montevago e 94,25 sul Comune di Castelvetrano. Esso si allunga tra gli abitati di Montevago, a nord, e di Menfi, a sud. Il progetto si articola su tre diversi altopiani, con quote dei crinali comprese tra 150 e 400 m s.l.m. circa, e ricade in zone adibite ad attività agricole (v. pag. 35 “sintesi non tecnica”).
Sul progetto, per quanto in atti d’ufficio, risultano espressi i pareri resi dagli Enti di seguito indicati:
- Comune di Castelvetrano – valutazione non favorevole (nota prot. ARTA n. 46539 del 14/07/2006) con deliberazione comunale del 21/01/2004, n. 9
- Comune di Menfi – osservazioni negative espresse dal Sindaco e dalla Giunta Comunale (nota prot. ARTA n. 32137 del 31/05/2012)
- Comune di Montevago – parere negativo con deliberazione n. 51 del 9/08/2006 (note del Comune: prot. ARTA n. 55105 del 1/09/2006, n. 60902 del 18/09/2006, n. 61276 del 19/09/2006 e n. 64344 del 25/09/2006)
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota prot. ARTA n. 79769 del 22/10/2008 ha revocato l’autorizzazione paesaggistica formatasi mediante assenso tacito “in quanto le opere sono suscettibili di arrecare grave danno al patrimonio paesaggistico perché l’impianto dista meno di 500 metri da numerose aree dichiarate d’interesse paesaggistico”.
a) adattamento della viabilità esistente e delle eventuali opere d'arte in essa presenti qualora la stessa non sia idonea al passaggio degli automezzi per il trasporto al sito eolico dei componenti e delle attrezzature;
b) realizzazione della nuova viabilità prevista in progetto, di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori e opere minori ad essa relative;
e) formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori e delle relative opere dì contenimento e di sostegno dei terreni,
d) realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori, formazione del piano di posa dei basamenti prefabbricati delle cabine di macchina e dei blocchi d'ancoraggio delle torri anemometriche; e) esecuzione di opere di contenimento e di sostegno dei terreni;
f) realizzazione di opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, trincee drenanti eco;
g) realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale;
h) realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto.
La TAV. 08 della pericolosità e del rischio geomorfologico alla scala 1:25.000 di progetto evidenzia la presenza di numerose aree con livelli di pericolosità da molto basso ad elevato, soprattutto in corrispondenza dei rilievi a nord dell’abitato di Montevago. In questa stessa area, in cui risultano allocati aerogeneratori, sono previsti anche numerosi interventi di adeguamento della viabilità esistente (TAV. 12 alla scala 1:10.000);
la TAV. 13 evidenzia altresì 53 interventi di realizzazione di nuova viabilità. Il proposto parco eolico FRI-EL MAPI, che si sviluppa nei territori di due province e di tre comuni, presenta ingenti caratteri dimensionali riassumibili nei seguenti dati:
- n° 71 torri eoliche
- altezza delle torri di 85 metri
- diametro delle eliche di circa 100 metri
- occupazione di un territorio esteso oltre 815 ettari
- gli aerogeneratori più distanti tra loro coprono una lunghezza, in linea d’aria, di circa10 km.
A fronte di un intervento che impegna un vasto territorio, il progetto non sembra fornire tutti quegli elementi che la complessità dell’opera avrebbe richiesto per una sua più compiuta definizione. Tale situazione è ben riassunta nella nota datata 26 maggio 2012, con la quale il Sindaco e la Giunta comunale di Menfi espongono le ragioni del parere contrario alla realizzazione del proposto parco eolico.
Oltre ad evidenziare talune carenze procedurali, con la suddetta nota si lamenta che il progetto e lo studio di impatto ambientale non affrontano ed evidenziano i rischi reali dell’insediamento industriale, mancando le necessarie rappresentazioni grafiche volte ad evidenziare gli impatti con le aree antropizzate esistenti e con le attività agri-turistiche presenti nelle località interessate.
Vi sono, inoltre, sempre secondo l’Amministrazione comunale di Menfi, grossolane carenze sulla caratterizzazione ambientale/naturale del sito interessato dal progetto. In tal senso, il progetto non terrebbe conto di alcune aree sensibili del territorio comunale, quali l’area boschiva Magaggiaro e dei pozzi artesiani di approvvigionamento idrico della città di Menfi.
Parimenti, non vengono segnalate le aree coltivate ad uliveto e vigneto, cospicuamente presenti sul territorio. Ritenendo di poter condividere le osservazioni superiori, si rilevano inesattezze, incongruenze e lacune nel progetto esaminato.
Per quanto riguarda, ad esempio, l’uso agricolo del territorio, lo studio di impatto ambientale riferisce in maniera generica di una scarsa vegetazione arbustiva e la quasi totale assenza di “altra vegetazione arborea”; il territorio, in generale, presenterebbe spiccata vocazione agricolo- pastorale, interessato principalmente a seminativo o incolto. Ciò sembra essere smentito dalle numerose fotografie comprese nell’elaborato “Relazione tecnica sulla viabilità” – TAV 01.1 – giugno 2006, che riproducono vasti tratti di territorio interessati da uliveti e/o vigneti, all’interno dei quali andranno ad essere piazzate le torri eoliche.
La stessa genericità è mostrata per quanto riguarda lo studio della fauna e della flora, mancando in progetto le apposite relazioni. Lo sviluppo del parco eolico può, per semplicità, essere configurato in tre diversi raggruppamenti di aerogeneratori: uno a sud dell’abitato di Montevago, su un territorio accidentato che culmina a sud con il Monte Magaggiaro (399 m s.l.m.); un secondo gruppo, separato dal primo dal citato rilievo, che si approssima verso l’abitato di Menfi; un terzo gruppo, infine, dislocato lungo i crinali posti a nord-ovest di Menfi. Giova ricordare, al riguardo, che le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, 10 settembre 2010, considera quale requisito per la valutazione positiva dei progetti il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. È il caso di menzionare, altresì, la sentenza TAR Campania (NA) – Sez. VII 12 novembre 2010 che ha respinto il ricorso di una società contro l’Amministrazione che l’invitava ad inoltrare diverse istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 12, D. lgs. 387/2003, una per ognuno dei cinque lotti ricadenti in diverse località, configurandosi come cinque progetti distinti.
Ciò nella considerazione che il criterio spaziale che esige l’unicità dell’area su cui l’impianto deve essere realizzato “trova una sua logica giustificazione nella esigenza che le valutazioni relative all’impianto proposto, ed i relativi pareri, siano resi con carattere di unitarietà e con riferimento ad un contesto unitario”.
Per tutte le suesposte considerazioni, in ragione delle smisurate dimensioni dell’opera proposta, che occupa tre diversi territori comunali ed insiste su contesti territoriali differenti, ciascuno aventi propri caratteri ambientali, alcuni dei quali mostrano indizi di rischio geomorfologico; considerato che l’impianto risulterebbe visibile per vastissimi areali; in considerazione delle lacunosità mostrate dal progetto che, viceversa, avrebbe dovuto approfondire dettagliatamente i differenti contesti territoriali interessati, sotto il profilo dell’uso del suolo e dei diversi habitat incontrati; si esprime parere interlocutorio negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, circa la compatibilità ambientale dell’impianto.
Detto parere potrà essere superato e la procedura di valutazione dell’impatto ambientale potrà essere nuovamente attivata solo a seguito della presentazione degli atti che dimostrino e garantiscano il superamento delle criticità evidenziate entro i termini previsti dal succitato art. 10 bis, L. 241/90.
Un’eventuale riproposizione in tal senso, da parte della società istante, dovrà essere in ogni caso corredata dalla necessaria documentazione volta a far luce sul relativo assetto societario. In considerazione della notevole potenza prodotta, infine, la medesima società, in caso di riproposizione dell’iniziativa, è onerata di acquisire la comunicazione, resa dall’Ente gestore della rete, che la capacità ricettiva della rete consente l’immissione dei nuovi MW aggiuntivamente a quelli in produzione o autorizzati, in conformità al punto 3 del P.E.A.R.S.
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