I neo-laureati potranno svolgere il tirocinio o la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, nel corso dell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale.
E' quanto prevede il decreto sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 gennaio 2012, il quale ha modificato le professioni regolamentate.
Di seguito il testo dell’Art.9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate:
- Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
- Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
- Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe dì cui al comma 1.
- La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'Istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
- All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; b) la lettera d) è soppressa.
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