Menfi [Agrigento - Sicilia]. Vista l'estrema facilità con la quale è possibile pubblicare contenuti attraverso un blog, ho deciso di disporre di questo potente mezzo di comunicazione per interfacciarmi con tutti i cittadini. Grazie a questa piattaforma web farò conoscere le mie idee, le mie prospettive politiche e mi confronterò, in maniera costruttiva, con tutti gli elettori del Comune di Menfi.
giovedì 11 febbraio 2010
Made in Italy e lotta alla contraffazione
La tutela del "made in Italy" è stata già affrontata con la legge 99/2009, che ha introdotto misure volte a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale, e dal decreto-legge 135/2009.
La Camera ha approvato la proposta di legge C. 2624, recante disposizioni sulla commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri e sulla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani di tali settori.
In particolare, si vuole assicurare la tracciabilità dei prodotti dei predetti settori, introducendo un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione.
Inoltre si consente l’uso dell'indicazione «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.
Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata è soggetta a sanzione penale.
Il decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009 (A.C. 2897), era già intervenuto, con l'articolo 16, a tutela del made in Italy.
In particolare, i commi 1-4 introducono una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.
Invece i commi 5-8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, a tal fine modificando la precedente disciplina in materia. Le modifiche così introdotte da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall’art. 17, comma 4, della legge 99/2009 - a sua volta intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) - specificando la condotta sanzionata e qualificando la violazione come illecito amministrativo, mentre dall’altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto delle stesse disposizioni con la normativa comunitaria. Con riferimento alla norma in esame il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare esplicativa .
La legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) contiene numerose norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale.
Come già ricordato con esse sono state rese più stringenti, a tutela del made in Italy, le sanzioni in caso di mendace indicazione di provenienza o di origine.
L’azione di contrasto alla contraffazione e alle frodi è stata potenziata anche per i prodotti agroalimentari ed ittici (v. Qualità italiana ).
Alle indagini per i delitti di contraffazione viene estesa la disciplina delle “operazioni sotto copertura”, che consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità.
I beni mobili registrati sequestrati (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Salvo che il fatto costituisca reato, si procede a confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
Presso il Ministero dello sviluppo economico viene istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’azione complessiva di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
Più in generale, la legge 99/2009 introduce modifiche al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005), incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale. Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l’altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore ai disegni e modelli industriali. Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l’eliminazione del riferimento all’applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l’ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate. Inoltre la legge delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice, anche con riferimento ai profili processuali.
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