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sabato 19 novembre 2011

Pubblica amministrazione e imprese: dal 2013 scambio di informazioni e documenti solo con strumenti informatici

È quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 22 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2011, n. 267, con il quale viene data attuazione all’art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Le amministrazioni centrali dovranno provvedere alla completa informatizzazione delle comunicazioni entro il 30 giugno 2013, poiché a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica. Tutte le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite la posta elettronica certificata.

Le pubbliche amministrazioni centrali, a tal fine, dovranno definire un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale. A ogni scadenza, verrà pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l’elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni sono svolte esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni. I programmi sono, poi, comunicati a DigitPA per la verifica dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale e dal D.P.C.M. 22 luglio 2011. A decorrere dal 1° luglio 2013, inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le predette comunicazioni e nelle ipotesi in cui non sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni devono avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

L’obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, si estende anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.
L’inosservanza di quanto previsto costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; in ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni suesposte rileva, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.