giovedì 28 giugno 2012

No all'accompagnamento coatto

Pattuglia senza etilometro? Seguire gli agenti non è obbligatorio!!!

I giudici della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza numero 21192 emessa in data 31 maggio 2012 hanno deciso che “è esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 186, settimo comma, del Codice della Strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico quando non si sia verificato alcun incidente stradale”. La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 del Codice  della Strada, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue. Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test e gli agenti avevano chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale distante oltre 30 km. Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.

Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del Codice della Strada ed il Giudice per le Indagini Preliminari pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.
Questa decisione veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale. Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del Codice della Strada. I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale. Facendo riferimento agli “accertamenti previsti dall’articolo 186 del Codice della Strada, comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente quindi, in assenza di una simile previsione non si può, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità”.

Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri. In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del Codice della Strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni  conseguentemente il ricorso è stato rigettato in quanto il fatto non sussiste.

Avv. Calogero Lanzarone

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